All'art. 3 della legge 29 marzo 1983 n.
93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: " Gli accordi sindacali disciplinano i
criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale
dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".