COMUNE DI LENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA


R E G O L A M E N T O
PER LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1° dell'art.52 del Decreto Legislativo n.446 del 15/12/97 disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di Ici. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione, integrando le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

  1. L'imposta dovuta da chiunque persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

  2. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

  3. A partire dal 1998 l'edificazione di un fabbricato, realizzato su un terreno concesso in superficie a una cooperativa edilizia per la realizzazione di alloggi economici e popolari, rende applicabile l'I.C.I. a carico della stessa cooperativa o degli assegnatari, quali proprietari del manufatto che insiste sui suoli, si precisa che l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie è dovuta dalla cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale. Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, l'I.C.I. si paga sul valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, valore che potrà essere differenziato dal Comune ai sensi dell'art.8 comma 4 del presente regolamento. Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, l'I.C.I. si calcola sul valore del fabbricato. Per i fabbricati in corso d'opera, il soggetto passivo è la cooperativa. Allorquando il fabbricato è ultimato o atto all'uso, l'assegnatario diventa soggetto passivo dell'imposta dalla data della delibera consiliare di assegnazione anche se provvisoria.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

  1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Lentini, a qualsiasi uso destinati, ivi compresa quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

  1. Per fabbricato si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia attribuita o sia attribuibile una autonoma rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stato ultimato e per lo stesso sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposta come fabbricato.

  2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1° dell'art.9 del D.Lgs n.504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 L. 9 gennaio 1963 n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

  3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta che un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
    4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.2135 cc, attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 cc.

TITOLO II
DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

Art. 6 - DICHIARAZIONI E DENUNCE

  1. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

  2. I soggetti passivi devono comunicare al Comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili siti nel territorio del Comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si verificata la modificazione.

  3. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 504/92.

  4. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

  5. Per gli immobili indicati nell'art.1117 n.2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'Amministratore del condominio.

Art. 7 - VERSAMENTI

  1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2 dell'art.10, del D.Lgs n.504/92 e successive modificazioni.

  2. Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà

  3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art.3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

  4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a £.4.000.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Art. 8 - BASE IMPONIBILE

  1. Costituisce base imponibile dell'imposta il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

  2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2 - 3 - 4 dell'art. 5 del D.Lgs n. 504/92.Per i fabbricati, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n.701. In mancanza della rendita proposta il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

  3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del D.Lgs n.504/92

  4. Per limitare l'attività contenziosa, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il Comune determina, tramite l'UTC, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, valori che potranno essere variati con delibera del Sindaco, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo che in assenza di modifiche si intendono confermati.

  5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.

  6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettera C, D, ed E della L.n. 457 del 5/8/78, la base imponibile determinata mediante applicazione dell'art.5 comma 6 del D.Lgs n.504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo.

  7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art. 5 del D.Lgs n.504 /92.

Art. 9 - ALIQUOTE

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'organo Comunale competente stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di Bilancio e ai criteri di equità fiscale.

  2. Se la delibera di cui al comma 1 non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4%.

  3. Se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota di imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per l'abitazione principale.

  4. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TITOLO IV
DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 - DETRAZIONI E RIDUZIONI

  1. Con la medesima deliberazione descritta all'art. 9 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni per abitazione principale in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni per i soggetti passivi dell'imposta.

  2. Per espressa previsione legislativa, per abitazione principale si intende:

Inoltre sono equiparate ad abitazione principale le seguenti fattispecie:

  1. due o più unità immobiliari, autonomamente accatastate ma funzionalmente e strutturalmente destinate a costituire unica dimora abituale del soggetto passivo I.C.I., contigue o collegate fra loro e complementari, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che sia stata inviata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

  2. Le unità immobiliari destinate ad abitazione posseduta dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale concessa ad uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado, agli affini fino al 2° grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale e al coniuge ancorché separato o divorziato.

  3. Le unità immobiliari destinate ad abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni.

  2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

  3. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare Dichiarazione Sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n.15 rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico.

  4. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, per inagibilità si intende il degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
    A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

  1. il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

  2. muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

  1. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a persone o cose.

  2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 3 gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando le circostanze prescritte per ottenere il beneficio. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 3 ha decorrenza dalla data in cui è stato accertato, dall'Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o Ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

  3. La detrazione compete fino a concorrenza dell'I.C.I., relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora.

Art. 11 - AGEVOLAZIONI

  1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Ici, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

  2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartenete allo stesso fabbricato.

  3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs n.504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 3 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art.12 - ESENZIONI

  1. Si ritengono esenti dall'Ici gli immobili descritti dall'art.7 del D.Lgs 504/92 e gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3 D.Lgs 504 /92 quanto la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. 

TITOLO V
CONTROLLO E VERIFICA

Art.13 - CONTROLLO E VERIFICA

  1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.

  2. Per le attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art.11 comma 3, del D.Lgs n.504/92.

  3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r.

  4. In relazione al disposto dell'art. 59 comma 1 lett.p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio I.C.I., un Fondo Speciale.

  5. Il Fondo di cui al comma 4 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 15% delle somme effettivamente riscosse a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazioni dell'ICI, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 
    Al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento l'Ufficio provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di:

  1. infedeltà;
  2. incompletezza;
  3. inesattezza;

Il Comune provvede all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.
Il predetto Fondo è altresì alimentato annualmente con l'accantonamento dello 0,5% delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

  1. Le somme di cui al precedente comma, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

  1. Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio ICI,
    nella misura compresa fra:10-40 %

  2. Per l'arredamento dell'ufficio ICI nella misura compresa fra: 0-30 %

  3. Per l'attribuzione dei compensi incentivanti la Produttività al Personale addetto nella misura compresa fra: 30-90 %.

Art.14 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

  1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art.13 il Comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione in applicazione del comma 1 , art.11 D.Lgs n.504/92.

  2. L'Ente a seguito di controllo verifica e corregge gli errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione o denuncia, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art.11 D.Lgs n.504/92.

  3. Si applicano, in quanto compatibile le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/6/1997, n. 218.

Art.15 - RIMBORSI

  1. Il Comune dispone i rimborsi d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora, su sua richiesta l'ufficio competente (attualmente il catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previste dal comma 4 art.5 D.Lgs n.504/92.

  2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D.Lgs n.446 del 15/12/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli, istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano inedificabilità dei terreni per i quali stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso che:

  1. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, ne azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità' sulle aree interessate; 

  3. che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuattivi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguono da norme di legge approvate definitivamente;

  1. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art.13 D.Lgs n.504/92. 

TITOLO VI
NORME SANZIONATORIE

Art.16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

  1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedeli si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del D.Lgs n.504/92, come modificato dal D.Lgs 473/97.

  2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo citato nel comma che precede.

  3. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3 del D.Lgs 504/92, come modificato dal D.Lgs 473/97.

Art.17 - INTERESSI

  1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art.17, comma 1 della legge 8 maggio 1998, n.146, si applica a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge 146. Per i semestri precedenti si applicano invece nella misura del 7%.

TITOLO VII
RISCOSSIONE
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

Art.18 - DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

  1. I termini per i versamenti sia in autotassazione che a seguito accertamenti, sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente, parente entro il 2° grado.

  2. I termini per l'effettuazione del versamento in autotassazione si intendono differiti di 60 giorni a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per l'intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari. 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.19 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo gennaio 2000. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.